Art. 17.
Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e' sostituito dal seguente:
"Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di
esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le
disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in
materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. , per
ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e nelle
acque interne "ADNR .".
Nota all'art. 17:
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse