Art. 19.
Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione
delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del
decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun
prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82
del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina
l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle
categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83,
comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i
prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo
notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti
esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi
dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione
del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art.
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 19:
- Per la rubrica dell'allegato I, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo vigente degli articoli 82 e 83, comma 5,
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse), vedasi, rispettivamente,
nelle note agli articoli 12 e 13.
- La rubrica dell'allegato A del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), reca: "Elenco e classificazione dei prodotti
esplosivi riconosciuti".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 53. - E' vietato fabbricare, tenere in casa o
altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie
esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha
luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell'interno.".