Art. 20.
Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria
nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici
gia' riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non
classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresi':
a) a determinare le procedure e le modalita' per la
classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma
1, nonche' ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai
fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante
l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o
dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la
loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E;
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti
pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i
prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003,
continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta
vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per
essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa
alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o
dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120
del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
- Per l'argomento del decreto del Ministro dell'interno
4 aprile 1973, vedasi nelle note all'art. 1.