Art. 20. 
  Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 
  1. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 53 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, si provvede d'ufficio alla  classificazione  provvisoria
nella categoria 5), gruppo D e gruppo E,  dei  manufatti  pirotecnici
gia'  riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  53,  ma   non
classificati tra i prodotti esplodenti in  applicazione  del  decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973. 
  2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresi': 
    a)  a  determinare  le  procedure   e   le   modalita'   per   la
classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al  comma
1, nonche' ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive,  ai
fini della  sicurezza  nell'impiego,  da  accertarsi  anche  mediante
l'esecuzione  di  prove   tecniche   a   cura   del   fabbricante   o
dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la
loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E; 
    b) a disporre che lo smaltimento  delle  giacenze  dei  manufatti
pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del  citato  articolo  53  del
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  ma  non  classificati  tra  i
prodotti  esplodenti  in  applicazione  del  decreto   del   Ministro
dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre  il  31  dicembre  2003,
continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta
vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento. Le scorte non smaltite  entro  tale  data,  per
essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura  relativa
alla  classificazione   attribuita,   apposta   dal   fabbricante   o
dall'importatore. 
  3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  1973,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale -  n.  120
del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 20:
              - Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
              - Per l'argomento del decreto del Ministro dell'interno
          4 aprile 1973, vedasi nelle note all'art. 1.