Art. 20. Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresi': a) a determinare le procedure e le modalita' per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonche' ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E; b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore. 3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 19. - Per l'argomento del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, vedasi nelle note all'art. 1.