Art. 21. 
                      Disposizioni transitorie 
  1.  I  decreti  di  riconoscimento   e   classificazione   adottati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni  di  cui  al
successivo comma 2. 
  2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non e'  consentita  la
produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o  cessione  a
qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli
esplosivi per uso civile rientranti nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo n. 7, anche se  riconosciuti  e  classificati  ai
sensi dell'articolo 53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  che
non sono muniti della  marcatura  "CE  del  tipo"  e  che  non  hanno
superato la valutazione di conformita'  di  cui  all'allegato  V  del
medesimo decreto legislativo n. 7. 
  3.  Relativamente  agli  esplosivi  prodotti   ed   importati   nel
territorio dello Stato alla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, riconosciuti  e  classificati  sulla  base  delle  norme
anteriormente vigenti, e' consentito lo  smaltimento  delle  giacenze
entro il 31 dicembre 2005, limitatamente  al  mercato  interno  ed  a
quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio del  5  aprile  1993,  "relativa  all'armonizzazione  delle
disposizioni relative all'immissione  sul  mercato  ed  al  controllo
degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non  smaltite  entro  la
data del 31 dicembre 2005 debbono essere  distrutte.  Fermo  restando
l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attivita'
di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi  titolo,
trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile,  per
le finalita' e nel termine indicato nel presente comma. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 19 settembre 2002 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Pisanu 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Castelli 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
                      Il Ministro della difesa 
                               Martino 
               Il Ministro delle attivita' produttive 
                               Marzano 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 
  Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52 
 
          Note all'art. 21:
              - Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
              - Per   la   rubrica   dell'allegato   V   del  decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Per   l'argomento   della   direttiva  93/15/CEE  del
          Consiglio del 5 aprile 1993, vedasi nelle note all'art. 3.