Art. 21.
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al
successivo comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non e' consentita la
produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a
qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli
esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai
sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno
superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V del
medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel
territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme
anteriormente vigenti, e' consentito lo smaltimento delle giacenze
entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a
quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle
disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo
degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la
data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando
l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attivita'
di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo,
trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per
le finalita' e nel termine indicato nel presente comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 settembre 2002
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
- Per la rubrica dell'allegato V del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993, vedasi nelle note all'art. 3.