Art. 16
              Modifica al testo unico di cui al decreto
           legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
         di sanzioni amministrative per le violazioni delle
         disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali

  1.  Dopo  l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' inserito il seguente:
"Art.   7-bis.   -  (Sanzioni  amministrative)  -  1.  Salvo  diversa
disposizione  di  legge,  per  le  violazioni  delle disposizioni dei
regolamenti   comunali   e   provinciali   si   applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2.  L'organo  competente  a  irrogare  la  sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".