Art. 18 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio 1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica. 2. Il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento e' designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 12. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.