Art. 18 
   Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  capo  I  si  applicano,  in  quanto
compatibili, al procedimento di cognizione davanti  al  tribunale  in
composizione monocratica. 
  2.  Il  magistrato  al  quale  e'  affidata  la   trattazione   del
procedimento e'  designato  dal  presidente  del  tribunale  a  norma
dell'articolo 12. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.