Articolo 32
                      Liquidazione della spesa

   1.  La  liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa
con  cui,  in  base  ai  documenti  ed ai titoli atti a comprovare il
diritto  del  creditore,  si  determina la somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
   2.  La  liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
   3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente
con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed  i riferimenti
contabili  e'  trasmesso  al  servizio  ragioneria  per i conseguenti
adempimenti.