Art. 10
                            Ferie annuali

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 2109 del Codice
civile,  il  prestatore  di lavoro ha diritto a un periodo annuale di
ferie  retribuite  non  inferiore  a  quattro  settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
  2.  Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere
sostituito  dalla  relativa indennita' per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
  3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3,
comma  2,  i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di
regolazione.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Il  testo  dell'art.  2109  del codice civile, e' il
          seguente:
              "Art.  2109  (Periodo  di  riposo).  - Il prestatore di
          lavoro  ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di
          regola in coincidenza con la domenica.
              Ha   anche   diritto   [dopo   un  anno  d'ininterrotto
          servizio],  ad  un  periodo  annuale  di  ferie retribuito,
          possibilmente  continuativo,  nel  tempo che l'imprenditore
          stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze  dell'impresa e
          degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
          periodo    e'   stabilita   dalla   legge,   [dalle   norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'.
              L'imprenditore   deve   preventivamente  comunicare  al
          prestatore  di lavoro il periodo stabilito per il godimento
          delle ferie.
              Non  puo'  essere  computato  nelle ferie il periodo di
          preavviso indicato nell'art. 2118.".