Art. 7
                         Riposo giornaliero

   1.  Ferma  restando  la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore  ha  diritto  a  undici  ore  di  riposo  consecutivo ogni
ventiquattro  ore.  Il  riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo  fatte  salve  le  attivita' caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata.