Art. 8 
                                Pause 
 
   1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di  sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi  di
lavoro, ai fini del recupero  delle  energie  psico-fisiche  e  della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo. 
   2. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  in  difetto  di  disciplina
collettiva  che  preveda  un   intervallo   a   qualsivoglia   titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa,  anche  sul
posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni  periodo  giornaliero
di  lavoro,  di  durata  non  inferiore  a  dieci  minuti  e  la  cui
collocazione deve tener conto delle esigenze  tecniche  del  processo
lavorativo. 
   3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,  rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini  del  superamento  dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo  5  regio  decreto  10
settembre  1923,  n.  1955,  e   successivi   atti   applicativi,   e
dell'articolo 4 del regio decreto  10  settembre  1923,  n.  1956,  e
successive integrazioni. 
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  testo dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre
          1923,  n.  1955 (Approvazione del regolamento relativo alla
          limitazione   dell'orario  di  lavoro  per  gli  operai  ed
          impiegati   delle  aziende  industriali  o  commerciali  di
          qualunque natura), e' il seguente:
              «Art. 5. - Non si considerano come lavoro effettivo:
                1°    i   riposi   intermedi   che  siano  presi  sia
          all'interno che all'esterno dell'azienda;
                2° il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
              Nelle  miniere  o  cave la durata del lavoro si computa
          dall'entrata all'uscita dal pozzo;
                3° le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci
          minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese
          tra  l'inizio  e  la fine di ogni periodo della giornata di
          lavoro,   durante   le   quali  non  sia  richiesta  alcuna
          prestazione  all'operaio  o all'impiegato. Tuttavia saranno
          considerate  nel computo del lavoro effettivo quelle soste,
          anche  se  di  durata  superiore  ai  15  minuti,  che sono
          concesse  all'operaio  nei lavori molto faticosi allo scopo
          di  rimetterlo  in  condizioni  fisiche  di  riprendere  il
          lavoro.
              I  riposi  normali, perche' possano essere detratti dal
          computo  del  lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti
          ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.
              E'  ammesso  il  ricupero dei periodi di sosta dovuti a
          cause impreviste indipendenti dalla volonta' dell'operaio e
          del  datore  di  lavoro  e  che  derivano da causa di forza
          maggiore   e   dalle   interruzioni   dell'orario   normale
          concordate  fra  i  datori  di  lavoro e i loro dipendenti,
          purche'  i  conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano
          il  limite  massimo di un'ora al giorno e le norme per tali
          prolungamenti risultino dai patti di lavoro.».
              -  Il  testo dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre
          1923,  n.  1956 (Approvazione del regolamento relativo alla
          limitazione  dell'orario  di  lavoro  ai  lavoratori  delle
          aziende agricole), e' il seguente:
              «Art.  4.  - Non si considerano come lavoro effettivo e
          non  sono  compresi  nella  durata  massima  normale  della
          giornata   di  lavoro  prescritta  dall'art.  1  del  regio
          decreto-legge:
                1° i riposi intermedi;
                2°  il  tempo  per  l'andata  ai  campo o al posto di
          lavoro   e  quello  per  i  ritorno  in  conformita'  delle
          consuetudini locali;
                3° il  tempo  necessario  per  le  martellature della
          falce salvo patto contrario.».