Art. 38 
 
   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutte  le
opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla  data
del 22 dicembre 2002. 
   2. Restano salvi gli atti conclusi ed i  diritti  acquisiti  prima
della stessa data. 
   3. I diritti del produttore di un fonogramma  il  cui  termine  di
protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n.  633,
e successive modificazioni, sia scaduto alla  data  del  22  dicembre
2002, non sono nuovamente protetti. 
 
          Nota all'art. 38: 
              - Per il testo vigente  dell'art.  75  della  legge  n.
          633/1941, si veda l'art. 14 del presente decreto.