Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data
del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima
della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di
protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre
2002, non sono nuovamente protetti.
Nota all'art. 38:
- Per il testo vigente dell'art. 75 della legge n.
633/1941, si veda l'art. 14 del presente decreto.