Art. 38 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002. 2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data. 3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.
Nota all'art. 38: - Per il testo vigente dell'art. 75 della legge n. 633/1941, si veda l'art. 14 del presente decreto.