Art. 39 
 
  1. Il compenso di cui all'art. 71-septies  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005,  e  comunque  fino
all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies,  nelle
seguenti misure: 
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione; 
   b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio  e
   CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione.  Il  compenso  e'
   aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; 
c) supporti digitali  non  dedicati,  idonei  alla  registrazione  di
   fonogrammi, quali CD-R dati  e  CD-RW  dati:  0,23  euro  per  650
   megabyte. 
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash
   memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi:  0,36  euro  per  64
   megabyte; 
e) supporti  video  analogici:  0,29  euro  per   ciascuna   ora   di
   registrazione; 
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e  DVD-RW
   video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
   capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato
   proporzionalmente per i supporti di durata superiore; 
g) supporti  digitali  idonei  alla  registrazione  di  fonogrammi  e
   videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e  DVD-RW:  0,87  euro  per  4,7
   gigabyte.  Il  compenso  e'  aumentato  proporzionalmente  per   i
   supporti di durata superiore; 
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
   digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino
   al rivenditore.