Art. 39 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure: a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione; b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte. d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte; e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione; f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.