Art. 40 
 
   1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
   "7. La gestione dei servizi  attinenti  alla  tutela  del  diritto
d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della  massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri di  ripartizione  dei  proventi  spettanti  ai  titolari  dei
diritti  d'autore  sono  annualmente  predeterminati  dalla  SIAE   e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.". 
 
          Nota all'art. 40: 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli  enti
          pubblici nazionali, a norma degli articoli 11  e  14  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). -  1.  La
          Societa' italiana autori ed editori, di seguito  denominata
          SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le  seguenti
          funzioni: 
                a) esercita l'attivita' di intermediazione,  comunque
          attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
          mediazione, mandato, rappresentanza ed anche  cessione  per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di  recitazione,  di  radiodiffusione,  ivi   compresa   la
          comunicazione al pubblico via satellite e  di  riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate; 
                b) cura la tenuta dei registri di  cui  all'art.  103
          della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
                c) assicura la migliore tutela  dei  diritti  di  cui
          alla    lettera    a),    nell'ambito    della     societa'
          dell'informazione, nonche'  la  protezione  e  lo  sviluppo
          delle opere dell'ingegno. 
              2. L'attivita'  della  SIAE,  fatto  salvo  l'esercizio
          delle  funzioni  pubbliche  attribuite  dalla   legge,   e'
          disciplinata dalle nonne di diritto privato. 
              3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite  dalla
          legge e puo' effettuare, altresi', la gestione  di  servizi
          di accertamento e  riscossione  di  imposte,  contributi  e
          diritti, anche  in  regime  di  convenzione  con  pubbliche
          amministrazioni,  regioni,  enti  locali  ed   altri   enti
          pubblici o privati. 
              4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
          regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
          cui all'art. 13, comma 1, entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
          disposizioni di cui al comma 2  dell'art.  13.  Lo  statuto
          assicura una adeguata presenza di autori ed  editori  negli
          organi   dell'Ente,   una   ripartizione    dei    proventi
          dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi  diritto,
          che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno
          alla formazione dei proventi stessi,  e  l'applicazione  di
          provvigioni  sui   diritti   d'autore   in   coerenza   con
          l'ordinamento vigente in sede europea. 
              5. Lo statuto e' adottato dall'assemblea a  maggioranza
          dei  suoi  componenti,  su  proposta   del   consiglio   di
          amministrazione, ed e' approvato con decreto  del  Ministro
          per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
          Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica. 
              6. La SIAE assicura  la  distinzione  tra  la  gestione
          relativa alla tutela del diritto  d'autore  e  dei  diritti
          connessi e la gestione  relativa  agli  ulteriori  servizi,
          nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   la
          separazione contabile tra  le  due  distinte  gestioni  per
          ciascuna delle quali deve  essere  perseguito  l'equilibrio
          finanziario. 
              7. La gestione dei servizi attinenti  alla  tutela  del
          diritto d'autore e  dei  diritti  connessi  si  informa  ai
          principi della massima trasparenza nella  ripartizione  dei
          proventi tra gli aventi diritto. I criteri di  ripartizione
          dei proventi spettanti ai  titolari  dei  diritti  d'autore
          sono annualmente predeterminati  dalla  SIAE  e  sottoposti
          all'approvazione del Ministro vigilante. 
              8. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di  vigilanza
          e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le  materie
          di sua specifica  competenza.  Sono  soppressi  l'art.  182
          della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e  l'art.  57  del
          regolamento di attuazione della medesima  legge,  approvato
          con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».