Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei
diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Nota all'art. 40:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). - 1. La
Societa' italiana autori ed editori, di seguito denominata
SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
funzioni:
a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque
attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103
della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui
alla lettera a), nell'ambito della societa'
dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo
delle opere dell'ingegno.
2. L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio
delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e'
disciplinata dalle nonne di diritto privato.
3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti
pubblici o privati.
4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto
assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli
organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi
dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto,
che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno
alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di
provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con
l'ordinamento vigente in sede europea.
5. Lo statuto e' adottato dall'assemblea a maggioranza
dei suoi componenti, su proposta del consiglio di
amministrazione, ed e' approvato con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione
relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti
connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi,
nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della
data di entrata in vigore del presente decreto, la
separazione contabile tra le due distinte gestioni per
ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario.
7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del
diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai
principi della massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore
sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti
all'approvazione del Ministro vigilante.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza
e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie
di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del
regolamento di attuazione della medesima legge, approvato
con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».