Art. 41 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati. 2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. 4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 106 della legge n. 633/1941, come modificato dal presente decreto: «Art. 106. - L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. (Comma abrogato). Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.».