Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano
abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 106 della legge n.
633/1941, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106. - L'omissione del deposito non pregiudica
l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere
protette a termini delle disposizioni del titolo I di
questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere,
l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
(Comma abrogato).
Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere
al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di
cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal
regolamento.».