Art. 41 
 
   1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159,  restano
abrogati. 
   2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633. 
   3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5  febbraio  1992,
n. 93. 
   4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 
                               CIAMPI 
                              Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Buttiglione, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                              Urbani, Ministro per i beni e le 
                              attivita' culturali 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                              Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 41: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  106  della  legge  n.
          633/1941, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 106. - L'omissione del  deposito  non  pregiudica
          l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle  opere
          protette a termini  delle  disposizioni  del  titolo  I  di
          questa  legge  e  delle  disposizioni   delle   convenzioni
          internazionali,   salva,   per    le    opere    straniere,
          l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. 
              (Comma abrogato). 
              Il Ministro per la cultura popolare puo' far  procedere
          al sequestro di un esemplare o di una copia  dell'opera  di
          cui fu  omesso  il  deposito,  nelle  forme  stabilite  dal
          regolamento.».