Articolo 10
Attivita' di vigilanza
1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente
regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente
il Ministero delle attivita' produttive ai fini del monitoraggio
sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al
presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.