Articolo 8
Attuazione del programma di informazione per il consumatore
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' responsabile
dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed
elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di
efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori
informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita
forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie
all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita'
stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita'
produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.