Art. 14.
                        Statuto e regolamenti
  1.  Per  l'elaborazione  dello statuto, del regolamento didattico e
del  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita',  le
istituzioni  possono  costituire,  con  deliberazione  degli  attuali
organi   di  gestione,  sentito  il  collegio  dei  professori  e  la
rappresentanza  degli  studenti appositi organismi composti da membri
appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
  2. In sede di prima applicazione:
    a)  lo  statuto  e'  deliberato dagli attuali organi di gestione,
integrati  con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio
dei professori;
    b)  il  regolamento  didattico  e'  deliberato  dal  collegio dei
professori,  integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito
l'organo di gestione;
    c)  il  regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e'
deliberato  dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti
degli  studenti,  secondo  uno  schema  tipo  elaborato dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Lo  statuto  ed  il  regolamento  di amministrazione, finanza e
contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1,
sono  deliberati  e  trasmessi,  entro  novanta  giorni dalla data di
pubblicazione    del   presente   regolamento,   al   Ministero   per
l'approvazione  nei  successivi  sessanta  giorni, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica. Il
regolamento  didattico  e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7,
lettera  h),  della  legge, al Ministero che, acquisito il parere del
CNAM, esercita il controllo.
  4.  I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente,
previa  delibera  degli  organi  competenti  e  sentito  il consiglio
accademico.
  5.  Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui
al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.