Art. 14.
Statuto e regolamenti
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e
del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', le
istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali
organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la
rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri
appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto e' deliberato dagli attuali organi di gestione,
integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio
dei professori;
b) il regolamento didattico e' deliberato dal collegio dei
professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito
l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e'
deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti
degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1,
sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per
l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il
regolamento didattico e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del
CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente,
previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio
accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui
al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.