Art. 15.
Disposizioni per la regione  Valle d'Aosta e per le province autonome
                       di Trento e di Bolzano
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alla
regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano,  nel  rispetto  degli  statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.