Art. 16.
                          Norme transitorie
  1.  I  direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia
di  danza  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto
per  effetto  del  verificarsi  di  cause  previste  dalla  normativa
vigente.