Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti
norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli
213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6,
articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e
comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3,
comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma
1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281
Nota all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si
veda la nota all'art. 6.