Art. 17.
                        Abrogazione di norme
  1.  Alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate  le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti
norme:  articolo  212,  comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli
213,  216,  220,  comma  1,  comma  2,  comma  3, comma 4, e comma 6,
articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e
comma  6,  articoli  229,  230,  231, 241, comma 1, comma 2, comma 3,
comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma
1  e  comma  2,  articoli  368,  369,  370, 371 del testo unico delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281
 
          Nota all'art. 17:
              - Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si
          veda la nota all'art. 6.