Art. 10 
                    Comunicazione di informazioni 
    1. Le imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica trasmettono tutte le  informazioni,  anche  di  carattere
finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le  materie
di rispettiva competenza, al fine di assicurare la  conformita'  alle
disposizioni o alle decisioni dagli  stessi  adottate  ai  sensi  del
Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente  le  informazioni
richieste,  nel  rispetto  dei  termini  e  del  grado  di  dettaglio
determinati, rispettivamente,  dal  Ministero  e  dall'Autorita'.  Le
richieste  di  informazioni  del  Ministero  e  dell'Autorita'   sono
proporzionate rispetto all'assolvimento dello  specifico  compito  al
quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. 
    2.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  forniscono  alla   Commissione
europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a
quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato  le  conferisce,
proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata,  le  informazioni  fornite  al  Ministero  e  all'Autorita'
possono  essere  messe   a   disposizione   di   un'altra   Autorita'
indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro  Stato  membro
dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia
necessario per consentire l'adempimento  delle  responsabilita'  loro
derivanti in base al diritto  comunitario.  Se  necessario,  e  salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce
le informazioni, la Commissione mette le informazioni a  disposizione
di analoga Autorita'  di  altro  Stato  membro.  Se  le  informazioni
trasmesse alla Commissione  europea  o  ad  altra  analoga  Autorita'
riguardano informazioni  precedentemente  fornite  da  un'impresa  su
richiesta del Ministero ovvero dell'Autor  ita',  tale  impresa  deve
esserne informata. 
    3.  Qualora  le  informazioni  trasmesse   da   un'Autorita'   di
regolamentazione  di  altro  Stato  membro  siano   da   considerarsi
riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in
materia di riservatezza,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza. 
    4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni  di  cui
al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a  creare  un
mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza. 
    5. Il Ministero e  l'Autorita'  pubblicano,  entro  e  non  oltre
novanta giorni dall'entrata in vigore  del  Codice,  le  disposizioni
relative  all'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  al
presente  articolo,  comprese  guide  e  procedure  dettagliate   per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di  diniego  dell'accesso  alle
informazioni deve essere esaurientemente motivata  e  tempestivamente
comunicata alle parti interessate. 
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.