Art. 11 
            Meccanismo di consultazione e di trasparenza 
    1. Fatti salvi i casi che rientrano  nel  campo  di  applicazione
degli articoli 12, comma 6, 23 e  24,  il  Ministero  e  l'Autorita',
quando intendono adottare provvedimenti in  applicazione  del  Codice
che  abbiano  un  impatto  rilevante  sul  mercato  di   riferimento,
consentono  alle  parti  interessate   di   presentare   le   proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento  entro  un  termine  non
inferiore a trenta giorni, a  decorrere  dalla  notifica  alle  parti
interessate della proposta di provvedimento. 
    2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del  Codice,  nell'osservanza  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura  che  si
applica,  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  ai  fini  della
consultazione.  Se  i  documenti  ricevuti  contengono   informazioni
riservate  di  carattere  personale,   commerciale,   industriale   e
finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso  e'
esercitato  nei  limiti  di  quanto  necessario  ad   assicurare   il
contraddittorio. 
    3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione,
la proposta di  provvedimento  ed  i  risultati  della  procedura  di
consultazione, ad eccezione delle  informazioni  riservate  ai  sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero
e dell'Autorita'. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota
          all'art. 10.