Art. 12 
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche 
    1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle  funzioni  di
cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui
all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento  del
mercato interno. 
    2. L'Autorita' coopera in modo trasparente con  le  Autorita'  di
regolamentazione degli  altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea al fine di assicurare la piena  applicazione,  in  tutti  gli
Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite
con il Codice; a  tale  scopo  l'Autorita'  si  adopera  al  fine  di
pervenire  ad   un   accordo   preventivo   con   le   Autorita'   di
regolamentazione degli  altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea sui tipi di strumenti e  sulle  soluzioni  piu'  adeguate  da
utilizzare  nell'affrontare  determinati  tipi  di   situazioni   nel
contesto del mercato. 
    3. Oltre alla  consultazione  di  cui  all'articolo  11,  qualora
l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito
degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi  tra  Stati
membri, rende accessibile,  fornendone  apposita  documentazione,  la
proposta di provvedimento, adeguatamente motivata,  alla  Commissione
europea e  alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri  Stati
membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che  sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa. 
    4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere
adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere la
proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea  ne  faccia
richiesta entro tale termine, quando: 
    a)  o  abbia  ad  oggetto  l'identificazione  di  un  mercato  di
riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18; 
    b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese  che  detengono,
sia individualmente sia congiuntamente  ad  altre,  un  significativo
potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi  4  ,  5  o  7  e
influenzi gli scambi  tra  Stati  membri  e  la  Commissione  europea
ritenga che possa creare una barriera  al  mercato  unico  europeo  o
dubiti della sua compatibilita'  con  il  diritto  comunitario  e  in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. 
    5. L'Autorita' tiene in massima  considerazione  le  osservazioni
delle Autorita' di regolamentazione di altri  Stati  membri  e  della
Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma  4,  adotta  il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. 
    6. In circostanze  straordinarie  l'Autorita',  ove  ritenga  che
sussistano motivi di urgenza, in deroga  alla  procedura  di  cui  ai
commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e  tutelare  gli
interessi  degli  utenti,  puo'   adottare   adeguati   provvedimenti
temporanei cautelari aventi effetto immediato,  in  coerenza  con  le
disposizioni del Codice.  L'Autorita'  comunica  immediatamente  tali
provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione  europea  e
alle Autorita' di  regolamentazione  degli  altri  Stati  membri.  La
decisione dell'Autorita' di estendere il  periodo  di  efficacia  dei
provvedimenti cosi' adottati o di  renderli  permanenti  e'  soggetta
alla procedura di cui ai commi 3 e 4.