Art. 15 
    Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento 
    1. Il Ministero controlla  l'assegnazione  di  tutte  le  risorse
nazionali di  numerazione  e  la  gestione  del  piano  nazionale  di
numerazione, garantendo  che  a  tutti  i  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e  blocchi
di numeri adeguati. Il Ministero, altresi', vigila  sull'assegnazione
dei nomi a dominio e indirizzamento. 
    2. L'Autorita' stabilisce il piano nazionale di numerazione e  le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di obiettivita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  in  modo  da
assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al  pubblico.  In  particolare,
l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato  assegnato  un
blocco di  numeri  non  discrimini  altri  fornitori  di  servizi  di
comunicazione elettronica in relazione alle  sequenze  di  numeri  da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 
    3. L'Autorita' pubblica il piano nazionale di  numerazione  e  le
sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale. 
    4.  L'Autorita'  promuove  l'armonizzazione  delle   risorse   di
numerazione all'interno dell'Unione europea ove cio'  sia  necessario
per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei. 
    5. Il Ministero vigila affinche'  non  vi  siano  utilizzi  della
numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i  quali  le
numerazioni  stesse  sono  disciplinate  dal   piano   nazionale   di
numerazione. 
    6.  Il  Ministero  e   l'Autorita',   al   fine   di   assicurare
interoperabilita'  completa  e  globale  dei  servizi,   operano   in
coordinamento  con  le  organizzazioni  internazionali  che  assumono
decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi  a  dominio  e
indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 
    7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
l'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.