Art. 8 
    Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante 
                   della concorrenza e del mercato 
    1.  Il  Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione,  si
scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive
europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono  le
informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 
    2.  Il  Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  Codice,  nell'ambito   dei   rispettivi
ordinamenti, anche mediante  specifiche  intese,  disposizioni  sulle
procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle  materie
di  interesse  comune.  Le  disposizioni  sono  rese  pubbliche   sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 
    3.  Il  Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e  trasparenza  tra
loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la
piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.