Art. 4.
                        Agenzie per il lavoro

  1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e'
istituito  un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento  delle  attivita'  di  somministrazione, intermediazione,
ricerca  e  selezione  del  personale,  supporto  alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
    a)   agenzie   di   somministrazione  di  lavoro  abilitate  allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
    b)  agenzie  di  somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
    c) agenzie di intermediazione;
    d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
    e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta   giorni   dalla   richiesta  e  previo  accertamento  della
sussistenza  dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo
5,  l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali   viene   fatta   richiesta   di   autorizzazione,  provvedendo
contestualmente  alla  iscrizione  delle  agenzie  nel predetto albo.
Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto autorizzato, entro i
novanta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione  a  tempo
indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
  3.  Nelle  ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti,   la  domanda  di  autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo
indeterminato si intende accettata.
  4.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita' concedente,
nonche'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli
spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle  filiali  o  succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo,   stabilisce   le  modalita'  della
presentazione  della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui   e'   subordinato  il  rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
indeterminato,   i   criteri   e   le   modalita'   di  revoca  della
autorizzazione,    nonche'   ogni   altro   profilo   relativo   alla
organizzazione  e  alle  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
  6.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di cui alla lettera a),
comma  1,  comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle
sezioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  predetto albo.
L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
  7.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.