Art. 5
                  Requisiti giuridici e finanziari

  1.   I   requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui
all'articolo 4 sono:
a) la  costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
   ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
   Stato  membro  della  Unione  europea.  Per le agenzie di cui alle
   lettere  d)  ed  e)  e'  ammessa  anche la forma della societa' di
   persone;
b) la  sede  legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
   di altro Stato membro della Unione europea;
c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
   di  adeguate  competenze  professionali, dimostrabili per titoli o
   per  specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
   relazioni  industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
   lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  decreto  da  adottarsi,
   d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
   le   associazioni   dei   datori   e   dei  prestatori  di  lavoro
   comparativamente  piu'  rappresentative, entro trenta giorni dalla
   data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in  capo  agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
   muniti  di  rappresentanza  e  ai  soci  accomandatari: assenza di
   condanne  penali,  anche  non definitive, ivi comprese le sanzioni
   sostitutive  di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e
   successive  modificazioni  ed  integrazioni, per delitti contro il
   patrimonio,   per   delitti  contro  la  fede  pubblica  o  contro
   l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
   del  codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
   commini  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
   anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
   prevenzione  degli  infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
   da  leggi  in  materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
   altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
   sensi  della  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, o della legge 31
   maggio  1965,  n.  575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
   successive modificazioni;
e) nel  caso  di  soggetti  polifunzionali,  non caratterizzati da un
   oggetto   sociale   esclusivo,   presenza  di  distinte  divisioni
   operative,  gestite  con strumenti di contabilita' analitica, tali
   da  consentire  di  conoscere  tutti  i  dati economico-gestionali
   specifici;
f) l'interconnessione  con  la borsa continua nazionale del lavoro di
   cui  al  successivo  articolo 15, attraverso il raccordo con uno o
   piu'  nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di
   ogni  informazione  strategica  per  un efficace funzionamento del
   mercato del lavoro;
g) il  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
   diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
   da essi stessi indicato.
  2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
   ovvero  la  disponibilita'  di  600.000  euro tra capitale sociale
   versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
   costituita in forma coo- perativa;
b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
   sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
   quattro regioni;
c) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
   corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
   disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
   350.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
   dipendenza  nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
   Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
   disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
   bancaria   o  assicurativa  non  inferiore  al  5  per  cento  del
   fatturato,  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
   nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono
   esonerate  dalla  prestazione  delle garanzie di cui alla presente
   lettera  le  societa'  che  abbiano  assolto  ad obblighi analoghi
   previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
   membro della Unione europea;
d) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
   l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
   versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
   rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
   nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
   indicati  al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
   sessanta  soci  e  tra  di  essi, come socio sovventore, almeno un
   fondo   mutualistico   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
   cooperazione,  di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
   1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
   4,  comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
   esclusivo.
  3.  Per  l'esercizio  di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
   ovvero  la  disponibilita'  di  350.000  euro tra capitale sociale
   versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
   costituita in forma cooperativa;
b) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
   corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
   disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
   200.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
   dipendenza  nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
   Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
   disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
   bancaria   o  assicurativa  non  inferiore  al  5  per  cento  del
   fatturato,  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
   nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono
   esonerate  dalla  prestazione  delle garanzie di cui alla presente
   lettera  le  societa'  che  abbiano  assolto  ad obblighi analoghi
   previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
   membro della Unione europea;
c) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
   l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
   versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
   rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
   nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
   indicati  al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
   venti  soci  e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
   mutualistico  per  la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
   di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  4.  Per  l'esercizio  della  attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
   sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
   quattro regioni;
c) l'indicazione   della   attivita'   di   intermediazione   di  cui
   all'articolo   4,  comma  1,  lettera  c),  come  oggetto  sociale
   prevalente, anche se non esclusivo.
  5.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
   sociale, anche se non esclusivo.
  6.  Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione  della  attivita'  di  supporto  alla ricollocazione
   professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
              -  Il  testo dell'art. 416-bis del codice penale, e' il
          seguente:
              "Art.   416-bis   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da tre a sei anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto,  il  profitto  o  che ne costituiscono l'impiego.
          [Decadono  inoltre  di  diritto  le  licenze di polizia, di
          commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i mercati
          annonari  all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
          i  diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
          di  appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
          condannato fosse titolare].
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.".
              -  Il  testo  della  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423
          (Misure   di   prevenzione   nei  confronti  delle  persone
          pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
          327.
              -   Il   testo  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575
          (Disposizioni   contro   la  mafia),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
              -  Il  testo  della  legge  13 settembre  1982,  n. 646
          (Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
          31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253.
              - Il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
          59  (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il
          seguente:
              "Art.  11  (Fondi  mutualistici  per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del  citato  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
          fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
              2.  L'oggetto  sociale  deve  consistere esclusivamente
          nella  promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
          iniziative  di  sviluppo della cooperazione, con preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento   dell'occupazione   ed  allo  sviluppo  del
          Mezzogiorno.
              3.  Per  realizzare  i  propri  fini, i fondi di cui al
          comma  1  possono  promuovere  la  costituzione di societa'
          cooperative   o   di   loro   consorzi,   nonche'  assumere
          partecipazioni  in  societa'  cooperative  o in societa' da
          queste  controllate. Possono altresi' finanziarie specifici
          programmi  di  sviluppo  di  societa' cooperative o di loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
              4.  Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma    1,    devono   destinare   alla   costituzione   e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni  cui  aderiscono una quota degli utili annuali
          pari  al 3 per cento, Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal  regio  decreto  26 agosto  1937, n. 1706, e successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base  degli  utili  al netto delle riserve obbligatorie. Il
          versamento  non  deve  essere  effettuato  se l'importo non
          supera ventimila lire.
              5.  Deve  inoltre  essere  devoluto  ai fondi di cui al
          comma   1   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni.
              6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non
          aderenti  alle  associazioni  riconosciute  di cui al primo
          periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
          abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1, assolvono
          agli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5, secondo quanto
          previsto all'art. 20.
              7.   Le   societa'   cooperative  ed  i  loro  consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo  periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
          che  non  abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1,
          effettuano  il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
              8.  Lo  Stato  e  gli  enti pubblici possono finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
              10.  Le  societa' cooperative e i loro consorzi che non
          ottemperano   alle   disposizioni   del  presente  articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.".
              -  Il  testo  dell'art. 12 della citata legge n. 59 del
          1992, e' il seguente:
              "Art.  12.  (Costituzione dei fondi mutualistici per la
          promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione)  -  1. Il
          capitale  delle  societa'  per  azioni  di cui all'art. 11,
          comma  1,  deve essere sottoscritto in misura non inferiore
          all'80  per  cento  dalla  associazione riconosciuta che ne
          promuove   la  costituzione.  Le  azioni  emesse  non  sono
          trasferibili  senza  il preventivo consenso della assemblea
          dei soci.
              2.  Delle  associazioni  di  cui  all'art. 11, comma 1,
          secondo  periodo,  fanno parte di diritto tutte le societa'
          cooperative  e  i  loro  consorzi  aderenti alle rispettive
          associazioni  riconosciute  di cui al citato comma 1, primo
          periodo.
              3. Le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo
          periodo,  conseguono  la personalita' giuridica con decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, fatte
          salve  le  competenze  delle regioni a statuto speciale; ad
          esse  si  applicano  gli  articoli 14 e seguenti del codice
          civile.
              4.   Le  societa'  e  le  associazioni  che,  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la
          promozione  e  lo sviluppo della cooperazione sono soggette
          alla  vigilanza  del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  che  ne  approva  gli  statuti,  fatte  salve  le
          competenze  delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali
          utili  di  esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti
          per il conseguimento dell'oggetto sociale.
              5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono
          assoggettate  ad  annuale  certificazione  del  bilancio da
          parte  di  societa'  di  revisione  secondo le disposizioni
          legislative vigenti.".