Art. 7.
                           Accreditamenti

  1.  Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di   lavoro   comparativamente   piu'  rappresentative,  istituiscono
appositi  elenchi  per  l'accreditamento  degli  operatori pubblici e
privati  che  operano  nel  proprio  territorio  nel  rispetto  degli
indirizzi  da  esse  definiti  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei
seguenti principi e criteri:
    a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una
rete   di   operatori   qualificati,   adeguata   per   dimensione  e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
    b)   salvaguardia   di  standard  omogenei  a  livello  nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
    c)   costituzione   negoziale   di   reti  di  servizio  ai  fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
    d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente   di   ogni   informazione   strategica  per  un  efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
    e)  raccordo  con  il  sistema  regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
  2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma
1 disciplinano altresi':
    a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori
privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4,  5  e  6  o  accreditati  ai  sensi  del presente articolo, per le
funzioni  di  incontro  tra  domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della  disoccupazione  di  lunga  durata, promozione dell'inserimento
lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno  alla  mobilita'
geografica del lavoro;
    b)   requisiti  minimi  richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
    c) le procedure per l'accreditamento;
    d)  le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
    e)   le  modalita'  di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del
mantenimento dei requisiti.
 
          Note all'art. 7:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          21 aprile   2000,   n.   181  (Disposizioni  per  agevolare
          l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
          dell'art.  45,  comma  1, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144.), e' il seguente:
              «Art.  3  (Indirizzi  generali ai servizi competenti ai
          fini   della  prevenzione  della  disoccupazione  di  lunga
          durata).  -  1.  Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli
          indirizzi  operativi delle azioni che i servizi competenti,
          di  cui all'art. 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine
          di  favorire  l'incontro  tra domanda e offerta di lavoro e
          contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
          i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  2, ad interviste
          periodiche  e ad altre misure di politica attiva secondo le
          modalita'   definite   ed   offrendo   almeno   i  seguenti
          interventi:
                a) colloquio   di   orientamento   entro   tre   mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione;
                b) proposta  di adesione ad iniziative di inserimento
          lavorativo   o   di   formazione   o   di  riqualificazione
          professionale  od altra misura che favorisca l'integrazione
          professionale:
                  1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e
          delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
          quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
                  2)  nei confronti degli altri soggetti a rischio di
          disoccupazione   di   lunga  durata,  non  oltre  sei  mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione.».