Art. 10
                 Attestazione dei crediti tributari

  1.  Su  richiesta  dei  creditori  d'imposta  intestatari del conto
fiscale,  l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata  ad attestare la
certezza, la liquidita' e l'esigibilita' del credito, nonche' la data
indicativa  di  erogazione del rimborso. L'attestazione puo' avere ad
oggetto  anche  importi  da  rimborsare  secondo modalita' diverse da
quelle  previste  dal  titolo II del regolamento adottato con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
28 dicembre 1993, n. 567.