Art. 10 Attestazione dei crediti tributari 1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza, la liquidita' e l'esigibilita' del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.