Art. 11 Premio di quotazione in borsa 1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio. 2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro. 3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca. 4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.