Art. 11
                    Premio di quotazione in borsa

  1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato   regolamentato  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino  al  31  dicembre  2004,  l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta  al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e'  stata  disposta  l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta  successivi,  a  condizione  che  le  azioni delle predette
societa'  non  siano  state  precedentemente  negoziate in un mercato
regolamentato  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea  e che le
societa'   effettuino,   al   fine   di  ottenere  l'ammissione  alla
quotazione,  un'offerta  di  sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo  ad  un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento   del   patrimonio   netto  risultante  dal  bilancio  relativo
all'esercizio  precedente  a  quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di esercizio.
  2.  Il  reddito  complessivo  netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
  3.  Se  le  azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori  del  caso  previsto  dall'art.  133 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  l'agevolazione di cui al comma 1 si applica
soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
  4.  Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui   al   comma  1,  alle  societa'  ivi  indicate  non  si  applica
l'agevolazione  di  cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo
18  dicembre  1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono optare per
l'applicazione  di  quest'ultima  agevolazione, in luogo di quella di
cui al comma 1.