Art. 12
      Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
 investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati
       in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione

  1.  Nel  terzo  periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23
marzo  1983,  n.  77,  sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.  649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri  di  investimento  mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel  territorio  dello  Stato,  14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e  11  della  legge  14  agosto  1993,  n.  344,  sull'istituzione  e
disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare  chiusi, le
parole:  "nonche'  le  ritenute  del  12,50  per cento previste" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste".
  2.  Nel  comma  2  dell'art.  9  della  legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento
mobiliare,  e  nel  comma  2  dell'art.  11-bis  del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1983,  n.  649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al  collocamento  nel  territorio  dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito  dai  seguenti:  "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento,  qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi  del  relativo  attivo  siano  investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di Societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile  ai  risultati  negativi della gestione, contabilizzato
nei   prospetti   medesimi.   Devono  essere  tenuti  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla  scadenza  dei  termini
stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su
supporto  informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d' investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per Societa' di piccola o
media    capitalizzazione    s'intendono    le   societa'   con   una
capitalizzazione  di  mercato  non  superiore  a  800 milioni di euro
determinata  sulla  base  dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di
quotazione  di  ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si  determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo
alla  fine  dell'anno  al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato  dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente distribuiti
nell'anno  e  diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore  del  patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno,  i
proventi  derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo  del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i
proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
  3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante  la  disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento mobiliare
chiusi,  il  secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta
aliquota  e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda  che  non  meno  dei  due  terzi  del  relativo  attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o  di  adeguamento  del  regolamento  alla  presente disposizione, il
valore  dell'investimento  nelle  azioni  delle predette societa' non
risulti  inferiore,  nel  corso  dell'anno  solare,  ai due terzi del
valore  dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo  al  netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati  negativi  della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti
medesimi.  Devono  essere  tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del
D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600, anche su supporto informatico,
appositi   prospetti   contabili   che   consentano   di   verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo
precedente.  Ai  predetti  effetti  per  societa'  di piccola o media
capitalizzazione  s'intendono le societa' con una capitalizzazione di
mercato  non  superiore  a 800 milioni di euro determinata sulla base
dei   prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di  quotazione  di  ciascun
trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo
dal  valore  del  patrimonio  netto  del fondo alla fine dell'anno al
lordo  dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e
dei  proventi  eventualmente  distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni  effettuate  nell'anno, il valore del patrimonio netto
del   fondo   all'inizio   dell'anno.   I  proventi  derivanti  dalla
partecipazione  ad organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti  ad  imposta  sostitutiva  e  il  60  per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo
del  risparmio  di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter
della  legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
  4.  Nel  comma  3  dell'art.  9  della  legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento
mobiliare,   nel  comma  4  dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25
novembre  1983,  n.  649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al   collocamento   nel   territorio  dello  Stato,  e  nel  comma  4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il  secondo  periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta
riconosciuto  sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui  al  secondo  periodo  del  comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato  fino  a  concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso  si  applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
11  e  dei  commi  1-bis  e  1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  di  cui  al  D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917.
L'imposta  corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato di cui al
precedente  periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del
credito  medesimo,  nell'ammontare  delle  imposte  di cui ai comma 4
dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per
gli utili indicati al n. 2) del predetto comma".
  5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.   124,   recante   la   disciplina   delle   forme  pensionistiche
complementari,  il  secondo  periodo  e' sostituito dai seguenti: "Il
risultato  si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine  di  ciascun  anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato  delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti,
delle  prestazioni  previdenziali  e  delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a
ritenuta,   del   54,55   per  cento  dei  proventi  derivanti  dalla
partecipazione  ad  organismi d'investimento collettivo del risparmio
di  cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23
marzo  1983,  n.  77,  dei  redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta  e  il  valore  del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, i
proventi  derivanti  da  quote  o azioni di organismi di investimento
collettivo   del   risparmio  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  con
l'aliquota  del  12,50  per  cento  concorrono a formare il risultato
della  gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su  di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta  compete  nella  misura del 6 per cento nel caso in cui gli
organismi  d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati
ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della
gestione con l'aliquota del 5 per cento".
  6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.   124,   recante   la   disciplina   delle   forme  pensionistiche
complementari, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura
del  12,50  per  cento,"  sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le
ritenute  previste,  nella  misura  del  12,50  per cento e del 5 per
cento".
  7.  Nel  comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento
mobiliare,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta
eoperata  con  l'aliquota  del  5  per  cento, qualora il regolamento
dell'organismo  d'investimento preveda che non meno dei due terzi del
relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei
mercati  regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea di
societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un  anno  dalla  data  di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle
predette  societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare,
ai  due  terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni
di  valorizzazione  del  fondo  successivi al compimento del predetto
periodo;  il  valore  dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici
dell'organismo   d'investimento.  Nel  caso  in  cui  il  regolamento
dell'organismo   d'investimento  sia  stato  adeguato  alla  presente
disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino
alla  data  di  adeguamento  la  ritenuta eoperata con l'aliquota del
12,50   per   cento.   I  soggetti  incaricati  residenti  tengono  a
disposizione  dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini  stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
il   regolamento   dell'organismo   d'investimento   e  le  eventuali
modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili  che  consentano  di  verificare l'osservanza del requisito
minimo  d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti
effetti  per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono
le  societa'  con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".
  8.  Il  comma  4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni
di  cui  al  comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi   sono   conseguiti   all'estero  senza  applicazione  della
ritenuta,  detti  proventi,  se  percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa  commerciale,  sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo  le  disposizioni  di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  con  le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1".
  9.  Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori  di  quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio  italiani,  dopo le parole: "al pagamento di una somma pari
al  15  per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi,
qualora   siano  erogati  da  organismi  di  investimento  collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al  6  per  cento,  qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo  soggetti  ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento".
  10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  l'esenzione  da  imposta  sostitutiva degli
organismi    d'investimento    collettivo    italiani    sottoscritti
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di  organismi  d'investimento
collettivo  mobiliare  le  cui  quote  o  azioni  siano  sottoscritte
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti  di  cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della  gestione  altrimenti  dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento".
  11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole:  "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le
seguenti:   "il   60   per   cento   dei   proventi  derivanti  dalla
partecipazione  ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di  cui  al  quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77".