Art. 13
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive; per "testo unico bancario", il decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo
107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato
nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una
somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e'
annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per
oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale sociale iniziale della Societa' per
azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del
Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'
per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto
fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di
garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via prioritaria alle
garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".
27. La controgaranzia della societa' per azioni costituita ai sensi
del comma 25 e' concessa "a prima richiesta" ed e' escutibile, in
caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta
delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle operazioni di controgararizia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano
prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore
dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni
"confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a
28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici
di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere
in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia,
le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie
spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo
in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito
cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e
seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare
delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore
nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di
attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca
d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza
degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi
si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi
del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla
cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono
adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del
presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi,
possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese
consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,
comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso i
consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalla
seguente: "confidi", da intendersi con riferimento al presente
decreto.