Art. 14
                       Servizi pubblici locali

  1.  All'articolo  113  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  come  modificato  dal  comma  1 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nell'epigrafe  le  parole:  "di  rilevanza  industriale" sono
Sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica";
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del
presente  articolo  che  disciplinano  le  modalita'  di  gestione ed
affidamento  dei  servizi  pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza  e  sono  inderogabili ed integrative delle discipline di
settore.  Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie";
    c)  al  comma  4,  lettera  a), le parole: "con la partecipazione
maggioritaria  degli  enti  locali, anche associati", sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  la  partecipazione  totalitaria  di  capitale
pubblico"   e,  in  fine,  sono  aggiunte,  le  seguenti  parole:  "a
condizione  che  gli  enti  pubblici  titolari  del  capitale sociale
esercitino  sulla  societa'  un controllo analogo a quello esercitato
sui  propri  servizi  e  che  la  societa'  realizzi  la  parte  piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano";
    d)  il  comma  5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del
servizio  avviene  secondo  le  discipline  di settore e nel rispetto
della   normativa   dell'Unione   europea,   con  conferimento  della
titolarita' del servizio:
      1) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
      2)  a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio  privato  venga  scelto  attraverso  l'espletamento di gare con
procedure  ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle  norme  interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le  linee  di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
      3)  a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente  o  gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla  societa'  un  controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi  e  che  la  societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
    e)  al  comma  7,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni  di  cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore";
    f)  al  comma  12,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti   parole:   "mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica  da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";
    g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
enti  locali,  anche  in  forma  associata,  nei  casi in cui non sia
vietato  dalle  normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle  reti,  degli  impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che eincedibile";
    h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"15-bis.  Nel  caso  in  cui  le  disposizioni previste per i singoli
settori  non  stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni  rilasciate  con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano  comunque  entro  e  non  oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza  necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni  affidate  a  societa'  a
capitale  misto  pubblico  privato  nelle  quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia  di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza,   nonche'   quelle   affidate   a  societa'  a  capitale
interamente  pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
quello  esercitato  sui  propri servizi e che la societa' realizzi la
parte  piu'  importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano".
  2.    All'articolo    113-bis   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nell'epigrafe le parole: "privi di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
    b)   al   comma   1,  alinea,  le  parole:  "privi  di  rilevanza
industriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "privi di rilevanza
economica";
    c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
    d) il comma 4 e' abrogato.
  3.  All'articolo  35  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35
le  parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16
del  presente  articolo"  sono sostituite dalle seguenti: "al termine
dell'affidamento".