Art. 14 Servizi pubblici locali 1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'epigrafe le parole: "di rilevanza industriale" sono Sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie"; c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati", sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: "a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio: 1) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 2) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 3) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore"; f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento"; g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che eincedibile"; h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: "15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". 2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'epigrafe le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; d) il comma 4 e' abrogato. 3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".