Art. 16
          Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
      impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

  1.  Nel  rispetto  e  nei  limiti  della  normativa comunitaria, le
disposizioni   di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'articolo  5  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31  dicembre  2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  come  modificate  dall'articolo  3, comma 1,
lettera  c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal  1  gennaio  al  31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti  temporali  contenuti  nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
    a)  la  riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
    b)  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al  comma  3  del  predetto  articolo  5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento  di  prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al  prezzo  rilevato  nella  prima  settimana di gennaio del medesimo
anno;
    c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
  2.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2,  comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro.
  3.  Una  quota  del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2003,  pari  a  308  milioni  di  euro,  e' utilizzata a
copertura  dell'agevolazione  fiscale  di cui al comma 1. Il predetto
importo  e'  versato  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato  alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.