Art. 16 Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali 1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono cosi' rideterminati: a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002; b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno; c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004. 2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. 3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.