Art. 17
      Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
    a)  le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
    b)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquota di accisa sul gas
metano  per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
    c)  le  disposizioni  in  materia  di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
  2.  Per  l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
  3.  Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1,   lettera   c),   in   relazione   all'accertamento  dell'avvenuto
raggiungimento  del  limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale  dello  Stato  15  luglio  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma  7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto
anno  uno  stanziamento  aggiuntivo  di  5  milioni  di  euro, cui si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.