Art. 18
            Contributo per il recupero degli olii esausti

  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  28  dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione
   di combustibili a specifica" sono soppresse;
b) al  comma  6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica"
   sono soppresse.