Art. 18 Contributo per il recupero degli olii esausti 1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse; b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.