Art. 6 
          Trasformazione della SACE in societa' per azioni 
 
  1. L'Istituto per  i  servizi  assicurativi  del  commercio  estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione  di
SACE S.p.A. -  Servizi  Assicurativi  del  Commercio  Estero  o  piu'
brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1  gennaio  2004.  La  SACE
S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei  diritti  e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. 
  2. Le  azioni  della  SACE  S.p.A.  sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli  organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  e
successive modificazioni. 
  3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo  1998,
n. 143, e successive modificazioni  e  integrazioni,  esistenti  alla
data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a  titolo
di conferimento di capitale. I crediti  medesimi  sono  iscritti  nel
bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato  nella  relativa  posta
del  Conto  patrimoniale  dello  Stato.  Ulteriori  trasferimenti   e
conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore
della SACE S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura  non
regolamentare,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che
determina anche il relativo valore di trasferimento  o  conferimento.
Ai trasferimenti e conferimenti di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. 
  4. Le somme recuperate riferite ai  crediti  di  cui  al  comma  3,
detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati  indennizzati,  sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso  la  Tesoreria
centrale dello  Stato  intestato  alla  SACE  S.p.A.,  unitamente  ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. 
  5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1  e'
pari alla somma del netto patrimoniale  risultante  dal  bilancio  di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di  cui
all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,  e  successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3. 
  6. Dalla data indicata  nel  comma  1  e'  soppresso  il  Fondo  di
dotazione di cui al d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato,
le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso  presso
la Tesoreria centrale  dello  Stato  non  rientranti  nell'ambito  di
applicazione  di  altre  disposizioni  normative  sono  riferite   al
capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo e'  intestato
alla SACE S.p.A. 
  7. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  deroga  agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile,  con  proprio  decreto  di
natura non  regolamentare,  su  proposta  dell'organo  amministrativo
della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione  del
bilancio di esercizio relativo  all'anno  2004,  puo'  rettificare  i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della  SACE  S.p.A..  A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo  della  revisione
contabile. 
  8. L'approvazione dello statuto e la nomina  dei  componenti  degli
organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso  sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. 
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.A. e'  amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
carica alla data del 31 dicembre 2003. 
  9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi  1  e
2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2,  comma  3,
del d.lgs. 31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia dei  rischi  non  di  mercato.  Gli  impegni
assunti  dalla   SACE   S.p.A.   nello   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato  nei
limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello  Stato
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo',
con uno o piu' decreti di  natura  non  regolamentare,  nel  rispetto
della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni  che  per  natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi
connessi o paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma  per  gli
impegni assunti da SACE precedentemente  all'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 
  10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma  1,  in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n.  635,  28
febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs.  31  marzo
1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi  e  dal  medesimo
decreto legislativo. 
  11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia  dello  Stato  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2,  comma  3,  all'art.  8,
comma 1, e all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni. 
  12. La SACE S.p.A. puo'  svolgere  l'attivita'  assicurativa  e  di
garanzia  dei  rischi  di  mercato  come  definiti  dalla  disciplina
dell'Unione Europea. L'attivita' di cui al presente comma  e'  svolta
con contabilita' separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'  per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione  detenuta  dalla  SACE
S.p.A.  non  puo'  essere  inferiore  al  30%  e  non   puo'   essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di  cui  al  comma  3.
L'attivita' di cui al presente comma  non  beneficia  della  garanzia
dello Stato. 
  13. Le attivita'  della  SACE  S.p.A.  che  non  beneficiano  della
garanzia dello Stato sono  soggette  alla  normativa  in  materia  di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla  legge  12
agosto 1982, n. 576. 
  14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in  casi  direttamente   e   strettamente   collegati   all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero  per  consentire  un
piu' efficace recupero  degli  indennizzi  erogati.  La  SACE  S.p.A.
concorda con la Societa' italiana per le imprese  all'estero  (SIMEST
S.p.A.), di cui alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,  l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma. 
  15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'  Avvocatura  dello  Stato,  di  cui  al  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con  le  modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  17. Sulla base di una apposita  relazione  predisposta  dalla  SACE
S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima. 
  18. Gli utili di esercizio della  SACE  S.p.A.,  di  cui  e'  stata
deliberata  la  distribuzione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di una quota pari al 10 per cento degli stessi  che  e'  versata  nel
Conto corrente di Tesoreria di cui  all'art.  7,  comma  2  bis,  del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,  per  gli  scopi  e  le  finalita'  ivi
previsti. 
  19. La trasformazione prevista dal comma 1 e  il  trasferimento  di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti  in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,  e
alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di  obbligazioni,
contrattualmente   definite   o   approvate    dal    consiglio    di
amministrazione della  SACE,  con  particolare  riferimento  ad  ogni
effetto  giuridico,  finanziario  e   contabile   discendente   dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente  comma.  I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti  in  cui  abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di  emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli  altri  rapporti  giuridici
instaurati in  relazione  alle  stesse,  costituiscono  a  tutti  gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle  operazioni  sopra  indicate.  Su  tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da  parte  dei  creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di  cartolarizzazione  e  di  emissione  di
obbligazioni di cui sopra. La  separazione  patrimoniale  si  applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A. 
  20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa  vigente.  La  pubblicazione  tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista dall'art. 2362  del  codice
civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n.  6.  Sono
esenti da imposte dirette e indirette, da  tasse  e  da  obblighi  di
registrazione le operazioni di trasformazione della SACE  nella  SACE
S.p.A. e di  successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
operazioni di determinazione, sia  in  via  provvisoria  che  in  via
definitiva, del capitale  della  SACE  S.p.A..  Non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile  i  maggiori  valori  iscritti  nel
bilancio  della  medesima  SACE  S.p.A.  in  seguito  alle   predette
operazioni; detti maggiori valori sono  riconosciuti  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  della  imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
  21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE  contenuti
in leggi, regolamenti e  provvedimenti  vigenti  sono  da  intendersi
riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'art. 1,  comma
2, della legge 25 luglio 2000, n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo
Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  all'articolo
2 della presente legge". 
  22. Alla SACE S.p.A. si applica il d.lgs. 26 maggio 1997,  n.  173,
limitatamente  alle  disposizioni  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione. 
  23. L'articolo 7, comma 2 bis del d.lgs. 31 marzo 1998, n.  143,  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal  seguente,
con decorrenza dal 1 gennaio 2004: 
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti  indennizzati  dalla
SACE  inseriti   negli   accordi   bilaterali   intergovernativi   di
ristrutturazione del debito, stipulati  dal  Ministero  degli  affari
esteri d'intesa con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
affluite sino alla data  di  trasformazione  della  SACE  nella  SACE
S.p.A.  nell'apposito  conto  corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  del  tesoro,  restano  di   titolarita'   del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento  del  tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la  sottoscrizione  di  aumenti  di  capitale
della SACE S.p.A. e per onorare la  garanzia  statale  degli  impegni
assunti dalla SACE  S.p.A.,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e  finalita'  connesso  con  l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche'  con  l'attivita'  nazionale
sull'estero,  anche  in  collaborazione  o   coordinamento   con   le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto  delle  esigenze
di  finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  necessari  relativi   agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge  finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
  24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi  1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11,  commi
2, 3 e 4, e 12 del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione  dello  statuto  della  SACE
S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del conto  corrente  acceso
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla  SACE
S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni  assunti  che
beneficiano della garanzia dello Stato.