Art. 8 
                        Ruling internazionale 
 
  1. Le imprese con attivita' internazionale  hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi e delle royalties. 
  2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo,  tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso  del  quale  l'accordo  e'
stipulato e  per  i  due  periodi  d'imposta  successivi,  salvo  che
intervengano mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di  diritto
rilevanti  al  fine   delle   predette   metodologie   e   risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 
  3.  In   base   alla   normativa   comunitaria,   l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i  quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 
  4. Per i periodi d'imposta di cui  al  comma  2,  l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
soltanto  in  relazione  a  questioni  diverse  da   quelle   oggetto
dell'accordo. 
  5. La richiesta di ruling e' presentata al competente  ufficio,  di
Milano o  di  Roma,  della  Agenzia  delle  entrate,  secondo  quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  ammontanti  a  5
milioni di euro a decorrere dal 2004,  si  provvede  a  valere  sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.