Art. 8
Ruling internazionale
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5
milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.