Art. 10.
                            Finanziamenti

  1.  L'attivita'  di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti
non  trasformati,  nei  limiti  ed  in  coerenza  con  i  programmati
obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione
economico-finanziaria   (DPEF),   e'   finanziata   a   valere  sugli
stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalle
Regioni  e  da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione
dei  fondi  di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,   sono  riservate  apposite  quote,  annualmente  stabilite  dal
Ministro  della  salute,  per  il  finanziamento  di progetti gestiti
mediante   organizzazioni   in   rete   e   sono  favorite  forme  di
co-finanziamento.
  2.   L'attivita'   assistenziale,   attuata   in  coerenza  con  la
programmazione sanitaria regionale, e' finanziata a prestazione dalla
Regione  competente  per  territorio, in base ai tetti di spesa ed ai
volumi  di  attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione
regionale, nonche' sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
  3.  E'  fatto  divieto  di  utilizzare  i  finanziamenti  destinati
all'attivita' di ricerca per fini diversi.
  4.  Le  Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti non trasformati inviano
trimestralmente alle Regioni e Province autonome di appartenenza e al
Sistema  informativo  del  Ministero  della  salute,  le informazioni
richieste  utilizzando  la  stessa  procedura prevista per le Aziende
sanitarie e ospedaliere.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  comma  2  dell'art.  12  del  decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. (Omissis).
              2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
                  1)  Istituto  superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza;
                  2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                  3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
          e  privato  il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
                  4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                b) iniziative previste de leggi nazionali o dal Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
              A  decorrere  dal  1° gennaio  1995, la quota di cui al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni;».