Art. 12. 
                     Istituti di diritto privato 
 
  1.  E'  fatta  salva  l'autonomia  giuridico-ammministrativa  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
privato. 
  2.  L'assunzione  di  personale  sanitario  dipendente  presso  gli
Istituti  di  diritto  privato  e'  subordinata  all'espletamento  di
procedure  di  selezione  e  di  valutazione  dei  candidati  atte  a
verificarne  la  professionalita'  e  l'esperienza;  l'assunzione  e'
comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per
le corrispondenti qualifiche degli  enti  e  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale.