Art. 12. Istituti di diritto privato 1. E' fatta salva l'autonomia giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. 2. L'assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalita' e l'esperienza; l'assunzione e' comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.