Art. 7.
                             Patrimonio

  1.  Il  patrimonio  delle  Fondazioni  IRCCS  e  degli Istituti non
trasformati e' costituito da:
    a) i beni mobili e immobili di proprieta';
    b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
    c) i  lasciti,  le  donazioni,  le  eredita'  e  le erogazioni di
qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.
  2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati:
    a)   i   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle  attivita'
istituzionali   ed   eventuali  specifici  finanziamenti  pubblici  e
privati;
    b)  i  frutti  e  le  rendite  generati dai beni non direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
    c) i    proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
strumentali di cui all'articolo 9;
    d) i  lasciti,  le  donazioni,  le  eredita'  e  le erogazioni di
qualsiasi  genere  che  siano accettati dagli organi competenti e non
imputati a patrimonio.
  3.  Le  Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la
contabilita' di tipo economico-patrimoniale.
  4.  Entro  novanta  giorni  dal  loro  insediamento,  i consigli di
amministrazione    delle   Fondazioni   IRCCS   redigono   la   stato
patrimoniale,  individuando  i  beni  direttamente utilizzati per gli
scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
  5.  Il  regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate
dai  soggetti  privati  a  favore  delle  Fondazioni  IRCCS,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  e'  determinato,  al  fine di assicurare
l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1,
lettera  l),  e  dal  com-ma  3,  del  medesimo  articolo della legge
16 gennaio  2003,  n.  3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della
legge 7 aprile 2003, n. 80.
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art.  42  della  legge  16 gennaio  2003,  n. 3, e'
          riportata nelle note alle premesse.
              - L'art.  3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al
          Governo  per la riforma del sistema fiscale statale), e' il
          seguente:
              «Art. 3 (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di
          ridurre   a  due  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito,
          rispettivamente  pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e
          al  33  per  cento  oltre  tale  importo,  nel rispetto dei
          principi  della  codificazione, la riforma dell'imposta sul
          reddito  si  articola  sulla  base  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) inclusione,  tra  i soggetti passivi dell'imposta,
          degli enti non commerciali;
                b) conservazione  del  regime di imposizione previsto
          per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
                c) per quanto riguarda l'imponibile:
                  1)  identificazione,  in  funzione  della soglia di
          poverta',  di  un  livello  di  reddito  minimo  personale,
          tenendo  conto  delle condizioni familiari anche al fine di
          meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da
          imposizione;
                  2)  progressiva  sostituzione  delle detrazioni con
          deduzioni;
                  3)  articolazione  delle  deduzioni in funzione dei
          seguenti   valori  e  criteri:  famiglia,  con  particolare
          riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli,
          degli  anziani  e dei soggetti portatori di handicap; casa;
          sanita',   istruzione,   formazione,   ricerca  e  cultura,
          previdenza,  assistenza  all'infanzia  negli  asili  nido e
          domiciliare;   non-profit  e  attivita'  svolta  nel  campo
          sociale,   assistenziale   e   di   promozione   sociale  e
          valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato
          e  confessioni  religiose  i cui rapporti con lo Stato sono
          regolati  per  legge  sulla  base  di  accordi e di intese;
          attivita'   sportiva  giovanile;  costi  sostenuti  per  la
          produzione dei redditi di lavoro;
                  4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi
          e  medi,  al  fine  di  meglio  garantire la progressivita'
          dell'imposta  e di rendere particolarmente favorevole per i
          redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
                  5)  inclusione parziale nell'imponibile degli utili
          percepiti    e    delle   plusvalenze   realizzate,   fuori
          dall'esercizio  di  impresa,  su  partecipazioni societarie
          qualificate,  per ridurre gli effetti di doppia imposizione
          economica;
                  6)  per  la  determinazione del reddito di impresa,
          applicazione,  in quanto compatibili, delle norme contenute
          nella  disciplina della imposta sul reddito delle societa',
          con   inclusione   parziale   nell'imponibile  degli  utili
          percepiti  e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni
          societarie  qualificate, e non qualificate, per ridurre gli
          effetti   di   doppia   imposizione  economica;  simmetrica
          deducibilita'  dei  costi  relativi  e  delle  minusvalenze
          realizzate;
                  7)  regime  differenziato  di favore fiscale per la
          parte  di  retribuzione o compenso commisurata ai risultati
          dell'impresa  anche  al  fine  di favorire la diffusione di
          sistemi  retributivi  flessibili  finalizzati  a  rendere i
          lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
                  8) revisione della disciplina dei redditi derivanti
          da  rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa
          espressamente   definiti,   con   inclusione  degli  stessi
          nell'ambito  del  reddito  di  lavoro  autonomo  e con loro
          attrazione  al  reddito che deriva dall'esercizio di arti e
          professioni  se  conseguiti  da artisti e professionisti di
          qualsiasi tipo;
                d) per  quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo
          per i redditi di natura finanziaria:
                  1)  omogeneizzazione  dell'imposizione  su  tutti i
          redditi  di  natura  finanziaria,  indipendentemente  dagli
          strumenti giuridici utilizzati per produrli;
                  2)  convergenza  del  regime fiscale sostitutivo su
          quello proprio dei titoli del debito pubblico;
                  3)  imposizione  del risparmio affidato in gestione
          agli  investitori  istituzionali sulla base dei principi di
          cassa e di compensazione;
                  4)  regime  differenziato  di favore fiscale per il
          risparmio  affidato  a  fondi  pensione, a fondi etici ed a
          casse di previdenza privatizzate;
                  5)   regime  agevolativo  per  i  contribuenti  che
          destinano  i  propri  risparmi  alla  costituzione di fondi
          personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
                e) per quanto riguarda le semplificazioni:
                  1)  prosecuzione  del  processo  di semplificazione
          degli adempimenti formali;
                  2) potenziamento degli studi di settore;
                  3) introduzione del concordato triennale preventivo
          per  l'imposizione  sul  reddito  di  impresa  e  di lavoro
          autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di
          settore;
                  4)   introduzione  di  un  sistema  forfettario  di
          tassazione  agevolata  per le piccole attivita' nei piccoli
          comuni montani non a vocazione turistica;
                  5)  introduzione  per  le piccole e medie imprese e
          per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli
          obblighi  documentali e la determinazione degli imponibili,
          anche  in funzione del potenziamento degli studi di settore
          ovvero   in   ragione   della   particolare   modalita'  di
          espletamento dell'attivita';
                  6)  mantenimento  di un regime fiscale semplificato
          per le societa' sportive dilettantistiche;
                f) previsione  di  una  clausola  di salvaguardia, in
          modo  che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti
          sempre   piu'  favorevole  od  uguale,  mai  peggiore,  del
          precedente, con riferimento anche agli interventi di natura
          assistenziale e sociale.».