Art. 7. Patrimonio 1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati e' costituito da: a) i beni mobili e immobili di proprieta'; b) i conferimenti degli eventuali partecipanti; c) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti. 2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati: a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati; b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali; c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' strumentali di cui all'articolo 9; d) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio. 3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilita' di tipo economico-patrimoniale. 4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili. 5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all'articolo 2, comma 1, e' determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal com-ma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Nota all'art. 7: - L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' riportata nelle note alle premesse. - L'art. 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), e' il seguente: «Art. 3 (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali; b) conservazione del regime di imposizione previsto per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati; c) per quanto riguarda l'imponibile: 1) identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da imposizione; 2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; 3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non-profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro; 4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione; 5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; 6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate, e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate; 7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa; 8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo; d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa; e) per quanto riguarda le semplificazioni: 1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali; 2) potenziamento degli studi di settore; 3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore; 4) introduzione di un sistema forfettario di tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica; 5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di espletamento dell'attivita'; 6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa' sportive dilettantistiche; f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.».