Art. 8. 
                 Funzioni di ricerca e di assistenza 
 
  1. L'attivita' di ricerca delle Fondazioni  e  degli  Istituti  non
trasformati di cui al presente decreto legislativo e' prevalentemente
clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata. 
  2. E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca scientifica diretta a
sviluppare  la  conoscenza  nell'ambito  della  biomedicina  e  della
sanita' pubblica.  E'  ricerca  finalizzata  l'attivita'  di  ricerca
scientifica  attuata  attraverso  specifici  progetti  e  diretta  al
raggiungimento dei particolari e prioritari  obiettivi,  biomedici  e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale. 
  3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non  trasformati  programmano
l'attivita' di ricerca  in  coerenza  con  il  programma  di  ricerca
sanitaria di cui  all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti  di
programmazione  regionale  in  materia,  privilegiando   i   progetti
eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi  piu'  enti,
anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione  dei
finanziamenti. 
  4. Le Fondazioni IRCCS  e  gli  Istituti  non  trasformati  attuano
misure idonee di collegamento  e  sinergia  con  altre  strutture  di
ricerca e di  assistenza  sanitaria,  pubbliche  e  private,  con  le
Universita', con istituti di riabilitazione e con analoghe  strutture
a decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in particolare,  delle
reti di cui all'articolo 43  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare
comuni  protocolli  di  assistenza,  operare  la  circolazione  delle
conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire  al  paziente
le migliori condizioni assistenziali  e  le  terapie  piu'  avanzate,
nonche' le ricerche pertinenti. 
  5. Al fine di  trasferire  i  risultati  della  ricerca  in  ambito
industriale e salvaguardando comunque  la  finalita'  pubblica  della
ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente  decreto
legislativo possono stipulare accordi e convenzioni,  costituire  e/o
partecipare a consorzi,  societa'  di  persone  o  di  capitali,  con
soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione  e
l'idoneita'. In nessun caso eventuali perdite dei  consorzi  e  delle
societa' partecipate possono essere poste  a  carico  della  gestione
degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare: 
    a) le modalita'  di  distribuzione  dei  profitti  connessi  alla
eventuale  brevettazione  dei  risultati  ed  al  loro  sfruttamento,
vincolandone in ogni caso  la  destinazione  al  finanziamento  delle
attivita' istituzionali; 
    b) adeguate regole di  trasparenza  dei  flussi  finanziari,  con
obblighi di rendicontazione; 
    c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento; 
    d)  idonee  modalita'  di  informazione,  verifica  e   controllo
dell'andamento del programma da parte degli  organi  di  indirizzo  e
degli organi di gestione. 
  6. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente  articolo
e  senza  oneri  aggiuntivi,  gli  enti  possono  sperimentare  nuove
modalita' di collaborazione con  ricercatori  medici  e  non  medici,
anche attraverso la contitolarita' di quote o  azioni  negli  enti  e
societa' di cui al comma 5. 
  7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono  attivita'
di alta  formazione  nell'ambito  delle  discipline  e  attivita'  di
riferimento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'art. 12-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive  modificazioni  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
              «Art. 12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
          del Servizio sanitario nazionale e  ai  suoi  obiettivi  di
          salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale. 
              2.  Il  Piano  sanitario   nazionale   definisce,   con
          riferimento alle esigenze del Servizio sanitario  nazionale
          e tenendo conto  degli  obiettivi  definiti  nel  Programma
          nazionale per la ricerca di cui al  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori  principali
          della ricerca del Servizio sanitario  nazionale,  alla  cui
          coerente   realizzazione    contribuisce    la    comunita'
          scientifica nazionale. 
              3. Il Ministero della sanita', sentita  la  Commissione
          nazionale per la ricerca  sanitaria,  di  cui  all'art.  2,
          comma 7, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
          elabora  il  programma  di  ricerca  sanitaria  e   propone
          iniziative da inserire nella programmazione  della  ricerca
          scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
          giugno  1998,  n.  204,  e   nei   programmi   di   ricerca
          internazionali e comunitari. Il programma e'  adottato  dal
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale, ha validita' triennale ed  e'  finanziato  dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2. 
              4. Il programma di ricerca sanitaria: 
                a)  individua  gli  obiettivi   prioritari   per   il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione; 
                b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,  gestione  e  organizzazione   dei   servizi
          sanitari nonche' di pratiche  cliniche  e  assistenziali  e
          individua gli strumenti di verifica del loro impatto  sullo
          stato di salute della popolazione e degli utilizzatori  dei
          servizi; 
                c)   individua   gli   strumenti    di    valutazione
          dall'efficacia,  dell'appropriatezza  e  della   congruita'
          economica delle procedure  e  degli  interventi,  anche  in
          considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
          agenzie internazionali e con particolare  riferimento  agli
          interventi  e  alle  procedure  prive   di   una   adeguata
          valutazione di efficacia; 
                d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a
          migliorare  la   integrazione   multiprofessionale   e   la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni   sociosanitarie   a    elevata    integrazione
          sanitaria; 
                e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a
          migliorare la comunicazione  con  i  cittadini  e  con  gli
          utilizzatori   dei   servizi   sanitari,    a    promuovere
          l'informazione corretta e sistematica  degli  utenti  e  la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 
                f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli
          interventi appropriati per la implementazione  delle  linee
          guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici,  per
          l'autovalutazione  dell'attivita'   degli   operatori,   la
          verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei  risultati
          conseguiti. 
              5. Il programma di ricerca sanitaria si articola  nelle
          attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La
          ricerca   corrente   e'   attuata   tramite   i    progetti
          istituzionali degli organismi di ricerca di  cui  al  comma
          seguente  nell'ambito   degli   indirizzi   del   programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata attua gli  obiettivi  prioritari,  biomedici  e
          sanitari, del Piano  sanitario  nazionale.  I  progetti  di
          ricerca biomedica finalizzata sono approvati  dal  Ministro
          della sanita' di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  allo  scopo  di
          favorire il loro coordinamento. 
              6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata  sono
          svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,
          dagli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          pubblici e privati nonche' dagli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali.  Alla  realizzazione  dei  progetti   possono
          concorrere, sulla base di specifici  accordi,  contratti  o
          convenzioni, le universita', il Consiglio  nazionale  delle
          ricerche e gli altri enti di ricerca  pubblici  e  privati,
          nonche' imprese pubbliche e private. 
              7. Per l'attuazione del programma  il  Ministero  della
          sanita', anche su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca
          nazionali, propone al  Ministero  per  l'universita'  e  la
          ricerca scientifica e tecnologica e  agli  altri  Ministeri
          interessati le aree di ricerca  biomedica  e  sanitaria  di
          interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'  di
          finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati
          delle ricerche. 
              8. Il Ministero  della  sanita',  nell'esercizio  della
          funzione  di  vigilanza   sull'attuazione   del   programma
          nazionale,     si     avvale      della      collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  degli   organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle regioni, sulla base di metodologie di  accreditamento
          qualitativo. 
              9. Anche ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dei  comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna   azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n.  122,  tenendo  conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti  e  istituendo  un  registro  dei  comitati   etici
          operanti nei propri ambiti territoriali. 
              10. Presso il Ministero della sanita' e'  istituito  il
          Comitato  etico  nazionale  per  la  ricerca   e   per   le
          sperimentazioni cliniche. Il Comitato: 
                a) segnala, su richiesta  della  commissione  per  la
          ricerca sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del
          Ministero   della   sanita'   o    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico  dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
                b) comunica a organi o strutture del Ministero  della
          sanita' le priorita' di interesse dei progetti  di  ricerca
          biomedica e sanitaria; 
                c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni  cliniche   multicentriche   di   rilevante
          interesse nazionale, relative a medicinali o a  dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; 
                d)    esprime    parere     su     ogni     questione
          tecnico-scientifica ed etica concernente la  materia  della
          ricerca di cui al comma 1 e della  sperimentazione  clinica
          dei medicinali e  dei  dispositivi  medici  che  gli  venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'. 
              11.   Le   regioni   formulano    proposte    per    la
          predisposizione del programma di ricerca sanitaria  di  cui
          al presente articolo, possono assumere  la  responsabilita'
          della realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati,  e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          regionale.». 
              - L'art. 43 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 43 (Organizzazione a rete di istituti di ricovero
          e cura  a  carattere  scientifico  dedicati  a  particolari
          discipline). - 1. Al fine di favorire la ricerca  nazionale
          e internazionale e poter acquistare risorse anche a livello
          comunitario,  il  Ministro   della   salute,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  le  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, con proprio  decreto,  l'organizzazione  a  rete
          degli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          dedicati a particolari discipline.».