Art. 9.
                        Attivita' strumentali

  1.  Le  Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti non trasformati possono
esercitare   attivita'   diverse  da  quelle  istituzionali,  purche'
compatibili  con  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, per le quali
possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a
consorzi  e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e
privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
I  proventi  derivati  dalle  attivita'  di  cui al presente articolo
devono  essere  destinati  in  misura  prevalente  alla  attivita' di
ricerca  e  di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali
perdite  dei  predetti  soggetti  possono essere poste a carico della
gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.