Art. 12.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede
mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo
da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del personale delle
Amministrazioni  statali  anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il  personale  militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 293
 
          Nota all'art. 12:
              - L'art.  33  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
          riportato nelle note alle premesse.