Art. 11. 
                             (Sorpasso) 
1.  Lo  sciatore  che  intende  sorpassare  un  altro  sciatore  deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente  allo  scopo  e  di
avere sufficiente visibilita'. 
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle,  sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza  tale  da  evitare  intralci
allo sciatore sorpassato.