Art. 13. 
                           (Stazionamento) 
1. Gli sciatori che sostano devono evitare  pericoli  per  gli  altri
utenti e portarsi sui bordi della pista. 
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. 
3. In caso di cadute o di  incidenti  gli  sciatori  devono  liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.  4.  Chiunque
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.