Art. 14. 
                       (Omissione di soccorso) 
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma  dell'articolo  593  del
codice penale, chiunque nella pratica dello  sci  o  di  altro  sport
della  neve,  trovando  una  persona  in   difficolta'   non   presta
l'assistenza  occorrente,  ovvero  non  comunica  immediatamente   al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da 250 euro a 1.000 euro.