Art. 15. 
                        (Transito e risalita) 
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci,  salvo  i  casi  di
urgente necessita'. 
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3. 
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i  limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 
4. La risalita della pista  con  gli  sci  ai  piedi  e'  normalmente
vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore  dell'area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita', e deve comunque avvenire ai  bordi  della  pista,
avendo cura di evitare rischi  per  la  sicurezza  degli  sciatori  e
rispettando le prescrizioni  di  cui  alla  presente  legge,  nonche'
quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.