Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.