Art. 16. 
                          (Mezzi meccanici) 
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo
quanto previsto dal presente articolo. 
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e  alla  manutenzione  delle
piste e degli impianti possono accedervi solo  fuori  dall'orario  di
apertura, salvo i casi di  necessita'  e  urgenza  e,  comunque,  con
l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 
3. Gli sciatori,  nel  caso  di  cui  al  comma  2,  devono  dare  la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la  loro  agevole  e
rapida circolazione.