Art. 17. 
                  (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che  possono  verificarsi  nei  percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un  idoneo
intervento di soccorso.